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che, e ivi ricevere quelle onorificenze, che sogliono darsi a’ Fondatori insigni de’ Conventi. Quinto, che il Sindaco Apostolico pro tempore in correspettività degl’infrascritti Legati di grano, oglio, e denari sia tenuto, e obbligato, siccome il suddetto Signor Donato in detto nome con giuramento promette, e si obbliga far celebrare nella Chiesa di detto Convento di sopra fondato, e dotato tre Messe all’anno dalli suddetti Padri Religiosi di quello, cioè una Messa nel dì del possesso, che prenderanno i Baroni pro tempore del Feudo, pro gratiarum actione, un’altra Messa nel giorno della Nascita di esso pro gratiarum actione, e per la sua Conservazione, e l’altra Messa, seu la terza in die obitus dell’ultimo Barone, e questo sempre, ed in perpetuo. Sesto, che li Reverendi Padri, Guardiano, e Superiore locale sia tenuto, et obbligato, e per essi il Sindaco Apostolico, o sia Sostituto pro tempore in ogn’anno consegnare al Signor Barone pro tempore, ed in suo luogo, ritrovandosi assente, al suo Erario la Candela benedetta nel giorno della Candelora, e la Palma benedetta nel giorno delle Palme, e questo parimente in perpetuo. Settimo, che il numero de’ Religiosi, che dovrà stare in detto Convento sia, e debba essere sempre a tenore delle Costituzioni Apostoliche per li Conventi formali, e che tanto sul caso, che per volontà; et operazione de’ RR. PP. della suddetta Provincia, quanto per ordine della S. Sede Apostolica, o per qualunque altro accidente tanto opinato, quanto inopinato, nullo affatto escluso d. Pio Luogo si sopprimesse, e non restasse Convento formale a tenore di dette Apostoliche Costituzioni, in ciascheduno di detti casi si è espressamente convenuto, conforme si conviene fra ambe esse parti in detti respettivi nomi, che esso Illmo Sig. Marchese D. Bartolomeo, e suoi eredi, e successori in d. Feudo non debbano restar tenuti, né oblìgati a minima cosa contenuto in d. presente istrumento. Verum nel caso di qualche accidente opinato, o inopinato cascasse qualche fabrica, o per altro riattamento del d. Convento, o pure si rinovasse qualche altra cosa per il maggior splendore di quello, e convenisse a detti RR. PP. minorare ancora famiglia per qualche tempo, alla riserva però de’ Confessori, che sono sempre necessari per il Publico, in tal predetto caso resti tenuto, et obligato il sud. Illmo Sig. Marchese D. Bartolomeo, e suoi eredi, e successori in d. Feudo continuargli sempre l’elemosina di sopra espressata senza veruna eccezzione. Ottavo, che siano tenuti, et obligati, siccome il sud. Signor Donato proprio nomine, quo supra promette, e si obliga, li sud. RR. PP. Religiosi presenti, e pro tempore futuri del sud. Convento, ut supra fondato, e dotato in infinitum & in perpetuum oltre le sud. tre Messe celebrande in ogni anno della maniera di sopra espressata e descritta, di celebrare un altra Messa cantata nella Ven. Chiesa di d. Convento in ciascun anno nel giorno della Festività della SS.Concezzione di Maria sempre Vergine secondo l’intenzione di d. Illmo Sig. Marchese D. Bartolomeo, e anche pregare sempre Iddio per il medesimo, come fondatore di d. Convento. E per ultimo si dichiara, e si conviene fra ambe esse parti in d. respettivi nomi, che» l’obligo che si fa da esso Illm̃o Sig. Marchese D. Bartolomeo debba specificamente intendersi, e sia, come Possessore, ed utile Barone della sud. Terre di Colletorto, la quale assolutamente, salvo Regio assenso impetrando, debba resta-