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LIB IV. CAP. X. 477

così dice: Largitiones Ecclesiae factas acceptabant; in distrahendis, emendisque Ecclesia bonis assensum praestabant, Abbatem consiliis suis juvabant, in rebus arduis, Monasterii bona auctoritate sua a rapinis tutabantur, praestabantque alla plura: E gli Avvocati succederono in luogo de’ Difenfori, che si costuma vano nella Chiesa Orientale, e Occidentale: Impiego tenuto sempre in gran pregio, in forma tale, che in alcuni tempi li stessi Principi l’assumevano; e poi passò quest’officio in persona de’ Principali de’ luoghi, più potenti, e capaci; come fu appunto Lorenzo Protogiudice del Contado di Civitate, prima detto Tea no Apulo, oggi quasi distrutto, restatane con qualche sua reliquia il nome di Ci vitate, unito il suo Vescovado già suppresso a quello di S. Severo, posto in confine della Diocesi di Larino, come si è detto più volte nel 1. e 3.lib. di queste no stre Memorie: ed è indubitato, che sotto Guglielmo II. detto il Buono, quale regnava nel Sec. XII. il Contado di Civitate, o sia detto di Teano Apulo, era ampiissimo, e la sua estenzione si osserva nel Catalogo de’ Baroni sotto lò stesso Guglielmo II. dato alle stampe da Carlo Borello pag.31. e segg. e Lorenzo era Protogiudice di tutto il Contado, cioè il primo, e sopraintendente alli Giudici inferiori de’ luoghi particolari.

23. Gli usi, consuetudini, e costumi, che li rinovano, si spiegano, e si confermano in virtù di questo Breve, altri riguardano i Cherici, e gli Ecclesiastici; altri i Militi, e quelli, che vivevano sotto le leggi militari; e altri il comune degli altri Ordini di persone, che non erano Ecclesiastici, né Militi, né che vivessero fatto le leggi militari.

24. Quanto a’ Cherici si dice, quod salva dignitate, et franchigia, officii eorum, ut in Ecclesiastica Curia conveniantur, et judicentur: E ciò non solo nel civile, ma anche nel criminale, dimostrandolo l’ultime parole di questo capo, colle quali si dichiara: si porcum alterius in dampnum occiderit, non inde Curie subjacebit, parlando della Curia Laicale: e nel principio di questo capo si nota: Clericorum usus hic est: Quindi essendo stato tale l’uso rispetto a’ Cherici di godere l’immunità personale dal Foro laicale; si vede, che in questo luogo di Montecal vo non prese piede la Costituzione, che incomincia: Si quis Clericus fatta nel medesimo Sec. XII. e prima del presente Breve, da Guglielmo I. detto il Malo, che si riporta tra le Costituzioni del Regno sotto il titolo de Clericis conveniendis, con cui fu ordinato, che i Cherici qualora fussero convenuti per qualche eredità, o per qualche tenuta, o altra roba, non proveniente dalla Chiesa, in Curia illius, in cujus Terra possessionem, vel tenimentum habuerint, respondeant; di modo tale però, che restasse sempre esente la propria Persona: siccome per altro fu ella condannata da’ nostri, e mai altrove posta in uso, e così appunto Andrea d’Isernia: istae Constìtutiones nihil valent, imo sunt cassae, et irritae, quia sunt contra personas Ecclesiasticas, et Ecclesiasticam libertatem. e così l’attesta il nostro Gregorio Grimaldi Istor. delle Leggi, e Magistrati del Regno tom.1. lib. 6. num.50. pag.377.

35. E non solo i Cherici godevano questa franchigia quanto alla persona, e beni, rispetto al Foro, ma anche a riguardo de’ pagamenti, e tributi, leggendosi in detto Breve, infuper de omnibus quae vendent, et ement placzam habe-