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LIB IV. CAP. V. 421

fizio, e che la Chìesa della Dignità possa sonare prima dell’altra, Nona, il primo Vespero, l’Ave Maria, il Matutino, Nona, e secondo Vespero delle sottoscritte feste, e s’intende solo nella prima festa, quando sono più feste insieme, le quali sono queste, videlicet:

II.La Festa della Natività del Signore, il Capo dell’anno, l’Epifania, la Purificazione della Madonna, la Resurrezione, l’Ascenzìone del Signore, la Pentecoste, il giorno del Santissimo Corpo di Cristo colla sua Ottava, e la festa di tutti li Santi, e detto il secondo Vespero della prima festa ogni Chiesa possa fonare quando le parerà.

III. Item, che il Clero di S, Mercurio sia obbligato ogni anno solennizare in S. Maria nella festa dell’Assunzione della Santissima Madonna, festa titolare di detta Chiesa, e nella festa della Consagrazione di quella, e in dette feste l’ore Canoniche si abbiano in detta Chiesa da sonare prima del modo come di sopra, e versavice il Clero di S. Maria sia tenuto, et obbligato solennizare in S. Mercurio la. festa di esso Santo Padrone principale, e la Consagrazione di essa Chiesa con intonare il primo, e secondo Vespro, l’Offizio, e cantar la Messa, cioè nelle feste dette in S. Maria dalli Preti di S. Mercurio, e nelle Feste in S. Mercurio dalli Preti di S. Maria; avvertendo, che non solo in detta Chiesa quando si faranno dette solennità, e feste s’avrà" da fonare l’ore Canoniche come di sopra, ma anco quando si celebraranno l’altre solite solenne feste, come a dire a S. Mercurio nella festa di S. Biaso, e della Concezione della Santissima Madonna, e in S. Maria nella festa della Santissima Annunciazione della Madonna, e la prima Domenica di Ottobre festa solenne di detta Chiesa.

IV. E perchè in dette sogliano alcuni Preti per loro negligenza mancare di andare a solennizare dove sono obbligati, per tanto chi mancherà nelle ore Canoniche intendendosi nel Matutino in fin’a Prima, e dalla Messa non possono uscire solo quelli, che avranno da dir messa dopo che sarà cantato l’Evangelo, e uscendo altro Prete, che in quella mattina non celebrarà paga di pena due tarì, e quelli, che mancheranno alle ore Canoniche, come di sopra, purchè non siano impediti legitimamente pagaranno un tarì da esiggersi la metà dal Vescovo, e l’altra metà dal Capitolo defraudato.

V. Item, che l’uno, e l’altro Clero s’abbia da convenire insieme nella Chiesa della Dignità, e in quella solennizare la festività del Santissimo Sagramento, et il dì dell’ottava di detta festa si debbia uscire da quella, e andare processionalmente alla Chiesa, dove non è la Dignità, ma che li Preti della Dignità abbiano da cantare la Messa, e far l’Offizio; nel dì di S. Marco parimente si uniranno nella Chiesa della Dignità, li Preti della quale faranno l’Offizio, e andaranno dove li parerà con la processione, e torneranno nella Chiesa dove non è la Dignità, e cantar la Messa.

VI. Nelle Rogazioni il Lunedì la processione uscirà dalla Chiesa, dove non è la Dignità, e tornerà alla Chiesa della Dignità. Il Martedì uscirà dalla Chiesa della Dignità, e tornerà dove non sarà la Dignità. Il Mercordì uscirà dalla Chiesa, dove non è la Dignità, e tornerà in quella della Dignità, e volendosi cantar Messa così fuori, come dentro della Terra la debbiamo cantar li Preti della Chiesa donde esce la processione.