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LIB IV. CAP. V. 387


II. Se dall’Abitatori di detta Cura si debbono pagare le Decime Personali; come si pagano in Serracapriola, luogo vicino ad essa Cura di S. Agata, pretendendo il P. Abate, che queste non si debbano da Persona delle loro Cure in virtù de’ loro privilegj, quantunque Monsignore asserisse, non aver letto, nè poter leggere simili privilegi, che sarebbero contro il jus commune, tanto più, che pagando il Popolo queste Decime, il quale è soggetto all’Ordinario in omnibus, come sopra, questo non possa entrare a godere la detta esenzione, la quale quando si goda da altri delle loro Cure, si crede da Monsignor Vescovo, debba aver luogo rispetto a que’ Popoli, che pleno jure sono soggetti alle loro Cure, come Ordinarj di esse.

III. Se da detti Cittadini, e Abbitanti si debbono pagare le Decime Prediali, come si pagano in Serracapriola; pretendendo il P. Abate, che non si debbano quelle pagare, come che li Territorj sono del di loro suddetto Monistero di S. Maria di Tremiti di essi Canonici Lateranensi, e che questi siano esenti dalle suddette Decime in virtù de’ loro Privilegj, e perchè l’Abitatori, e Cittadini di S. Agata mai le hanno pagate, a riserva de’ Forastieri della Serracapriola, che avessero seminati essi Territorj ad altri: Ed all’ incontro è certo, che queste Decime Prediali si pagano per tutta la Diocesi da ogni sorta di Persone sia di qualsivoglia Ranco, Baroni, Ecclesiastici, e Secolari, sono Decime temporali, e non già spirituali, come che furo assignate alla Chiesa di Larino da’ Principi Longobardi, come si vede da dette Bolle, e le dette esenzioni concesse da’ Romani Pontefici a questa Religione, non parlano di queste Decime temporali, ma delle Decime spirituali, e in questa Diocesi, questa è l’unica Dote, che tiene la Chiesa di Larino; tantocche questa Chiesa affatto non ha altra dote, nè rendita, che solo quella delle Decime spirituali, temporali, e jussi suddetti, a riserva del Feudo d’Ururi, che rende da circa trecento docati all’anno, disperso qualch’altro corpo, de’ quali si parla in detta Bolla, nè questo si controverte, e quando anche fussero Decime spirituali le suddette, e non temporali, in virtù de’ Privilegj, o siano in virtù del jus commune, o siino in virtù de’ Privilegj particolari di quest’Ordine de’ Canonici Lateranensi, questa esenzione pure deve aver luogo, solo rispetto a que’ Territorj, che si coltivano solo da essi Religiosi, e a loro proprie spese, e conto; di maniera che questi privilegj d’esenzione da dette Decime spirituali, sono personali, non Reali, rispetto a’ Territorj, e cosi parla la sentenza, che ebbero li Padri di quest’Ordine da Monsignor A. C. l’anno 1606. riportata in sommario da essi PP. nell’ultima causa Nullius, seu Larinen praetensae vìsitatìonis Summ. n. 20. cosi pure nell’anno 1680. avendo preteso li PP. Canonici Regolari del Santissimo Salvatore di S. Aniello di Napoli, che li Coloni del loro famoso Feudo di Verticchio posto in Diocesi di Larino fussero esenti dalle dette Decime Prediali avanti Monsignore A. C. soccombettero, come si vede dalla sentenza di detto Monsignor A. C. data nell’ anno 1682. che in copia si sono consegnate dal detto R. P. Barbavara, e di fatto li detti Coloni di detto insigne Feudo hanno pagato, e pagano dette Decime senza controversia, come fanno li altri Coloni de1 suddetti PP. per gl’altri Territorj, che tengono in coltura in Ser-