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384 MEM. STOR. CIV. ED ECCL.

sario, e non altrimenti, e anche dal R. Procuratore Generale dell’Ordine commorante in Roma, per parte di esso R. P. Abate di S. Maria di detto Venerabile Monastero di Tremiti predetto così et c.

Primieramente adunque essendo necessaria una Persona, che abbi la cura dell’Anime in detto Casale, dove sono da circa cento Cittadini, e abitatori divisi in più famiglie, è stato risoluto, e concluso, che non essendo, nè ritrovandoli in detto Casale di S. Agata altra Chiesa, nè de’ Secolari, nè de’ Regolari, debba erigersi da esso Monsignor Vescovo di Larino nella Chiesa di S. Agata, del titolo della quale il detto Casale di S. Agata ha preso il suo nome, posta dentro al gran Cortile del Palazzo Baronale del detto Casale, feudo con tutta la sua giurisdizione temporale, come sopra di detto Venerabile Monistero di S. Maria di Tremiti attaccato al detto Casale, la cura delle Anime colla sua autorità ordinaria, o delegata che sia.

II. Che l’Autorità della Persona, che averà detta Cura d’Anime in detta Chiesa di questo suddetto Casale di S. Agata si debba stendere non solo in detto Casale, e suo tenimento, e Territorio, ma anche per tutto il Feudo detto di S. Leuci, quanto del Feudo di Ramitelli, e Feudo di Città a mare, e loro tenimenti, e Territorj tutti di pertinenza con la totale giurisdizione temporale di esso Venerabile Monistero di S. Maria di Tremiti, e suo R.P. Abate pro tempore si titola, e anche è Principe di detta Città a mare, posti in essa Diocesi di Larino, e che furono con Cura d’Anime, come s’osserva specialmente rispetto al Feudo di S. Leuci, e a quello di Città a mare, nelle Bolle di

Lucio III. e Innocenzo IV. e altri documenti riportati in Sinodo celebrato da esso Monsignor Tria Vescovo di Larino nell’anno 1728. p.229. e segg. di maniera che li suddetti Casali, e Feudi, e loro tenimenti s’intendono assegnati, e destinati per uno integro, e totale Territorio di essa Città, e che in questo la Persona, che avrà detta cura debba esercitarsi la medesima con tutte quelle prerogative, jussi, e dritti, che gì’altri Parochi esercitano la loro nel distretto della Diocesi di Larino.

III. Che dovendo erigersi la detta Cura in detta Chiesa di S. Agata, spettante, come di sua Grancia al detto Monastero di S. Maria di Tremiti, parimente è stato stabilito, che rimanga jusso, e dritto del P. Abate pro tempore sempre, e in perpetuo la nomina della Persona, che dovrà la detta cura d’Anime, e che l’approvazione di detta Persona con titolo di Economo, e sua Istruzione spetti, e appartenga a Monsignor Vescovo di Larino pro tempore a tenore de’ Sagri Canoni, e specialmente del Sagro Concilio di Trento e la Bolla, e Costituzione di Gregorio XV. de Exemp. Privil. et Exemp.

IV. Che la Persona dell’Economo suddetto debba stare soggetto a Monsignor Vescovo di Larino Ordinario del luogo pro tempore in iis, quae spectant ad dictam Curam, et Sacramentorum administrationem, e che rispetto a queste cose detto Monsignor Vescovo abbia in esso la sua giurisdizione, la Visita, e correzzione, e questo a tenore de’ Sagri Canoni, e specialmente del Sagro Concilio di Trento fess. 21. de Regul. cap.2. e della citata Costituzione di Gregorio XV. de Exemp. Privileg. di maniera che Monsignor Vescovo non abbia