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LIB IV. CAP. I. 325

conferma delle suddette ragioni fu tassato il Vescovo di Larino nel Cedolario della Provincia di Capitanata in duc. uno, e tarì quattro, e poi nell’altro del 1500. e 1562. in ducati otto, e al presente si tassa in ducati undici, e grana quindici, come sopra. E ancorchè per parte del Regio Fisco fin dall’anno 1564. si fusse preteso in occasione della concessione di questo Feudo in enfiteusi al suddetto Capitano Teodoro Crisma, che tutte le suddette giuridizioni non spettassero al Barone del luogo; nientedimeno formatosi sopra di ciò processo, esibito il suddetto Diploma del Conte Roberto, Bolle Pontificie di conferma, ed esaminatisi li Testimonj sopra l’osservanza, egli si quietò, come in detto Processo, Attuario Donato d’AjelIo, e Scrivano Gennaro di Luca.

66. In fatti il Vescovo di Larino per mezzo del Governatore, che suole destinare, esercita tutta la giuridizione civile, criminale, e mista in prima, e feconda istanza col mero, e misto imperio, carcerando, liberando, e componendo, esiggendo pene dalli disubbidienti, condannando in galera, e a morte naturale, come ne’ tempi passati, alcuni sono stati mandati in galera, e altri giustiziati, tra questi Pietro Clave, come inquisito di diversi furti commetti in strada pubblica, e tutto ciò apparisce tra gli altri documenti, che se ne portano da detti Atti presso l’Attuario Donato di Ajello, Scrivano Gennaro di Luca. fol.109. e segg.

67. Rispetto poi al peculio universale, e sua Annona, questo luogo di Ururi, si governa dall’Università per mezzo de’ proprj Officiali, che sono Mastrogiurato, Eletti, e Sindaci, conforme gli altri luoghi della Diocesi, che si eleggono ne’ tempi stabiliti, e circa la conferma di essi, pende la controversia in Sagro Consiglio, pretendendo il Vescovo farla in virtù delle suddette particolari Capitolazioni, conforme pratticano alcuni altri Baroni del Regno.

Corpi, e Rendite Feudali di Ururi.

68. Molti sono i Corpi, e Rendite di questo Feudo, e si riducono in due generi; e sono, altri territoriali per il prodotto del terreno; e altri giuridizionali; e per parlarne di proposito, genere per genere, stimiamo doversi supporre per indubitato, come tutto il territorio è di pertinenza del Padrone del Feudo, e per conseguenza della S.Chiesa di Larino, e per essa del proprio Vescovo, che si stende fecondo i suoi confini. Tutto ciò apparisce dal Diploma del Conte Roberto, con cui, per quel, che si è notato di sopra, fu egli conceduto alla medesima cum Monachis, et Laicis, vineis, et terris, campis, et sylvìs, cum montibus, et collibus, et vdlibus, cum pratis, et pranitiebus suis, pascuis, aquis carrentibus, et stagnis et c. come sopra.

69. E se gli Abitatori di quel tempo non vi avevano un palmo di terreno, molto meno in appresso hanno potuto avervelo gli Albanesi, ed Epiroti dopo la di loro introduzione, essendo certo, che rimasto disabitato dalle sciagure di sopra accennate, rimase per conseguenza anche in favore della medesima Chiesa ogni qualunque bonificamento, che vi avessero fatto gli Antichi Abitatori, e introdotti gli Epiroti, e Albanesi. dopo che era stato disabitato per molto tempo,