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316 MEM. STOR. CIV. ED ECCL.

dere al Vescovo da allora in perpetuo nel tempo della loro raccolta le seguenti specie di robbe, secondo era solito esiggere la Mensa Vescovile a tenore delle Capitolazioni formate tra l’Università, e il Vescovo, delle quali si è parlato dì sopra, cioè Grano carri quindici, e mezzo, e il carro si computa a ragione di tomola trentasei, metà grano Romanella, e l’altra metà grano solito. Orzo carri tre, fave, tomola trentadue, cicerchie tomola tre, e mezzo, lino decine sedici, e mezza, vino salme sedici, paglia salme cento venticinque, a ragione di sonia una per ciascun fuoco, venendo in quel tempo tassato il numero de’ Fuochi di Ururi nel Regio Cedolario, numero centoventicinque. Focaggi per scudi venticinque a ragione di un tarì a fuoco. Per porcelli ducati dieci, oltre ad altre dichiarazioni, riservandosi in detta sentenza a favore della Regia Camera, contro del Vescovo, l’esazzionè dell’Adoa, sfecondo il solito.

33. Poi, benchè restasse disabitato il Feudo d’Ururi, e che in perpetuo fussero state date in affitto le sue rendite alla Communitàdi Larino, cessò con tutto ciò l’affitto, e Bellisario Balduino, Vescovo in quel tempo di Larino, nell’anno 1561. a’ 12. Decembre lo diede titulo locationis in emphiteusim, et censum perpetuum, seu annuam responsionem, al Magnifico Capitano Teodora Crescia Albanese per se, e suoi figli legittimi, e discendenti dal medesimo per linea diretta in perpetuum, juxta li suoi fini, e con sue Case, Uomini, Vassalli, rendite di Vassalli, Fide, Diffide, Bagliva, officio di Mastro d’atti, e con il Banco della Giustizia, cognizione delle cause civili, criminali, e miste, mero et c. et integro ejus statu, e di quel modo, e forma, e siccome li predecessori Vescovì di detta Chiesa avevano tenuto, e posseduto il Casale predetto, ed esso attualmente aveva, teneva, e possedeva per annuo censo di docati trecento da pagarsi per esso Teodoro, suoi Eredi, e Successori ad esso Reverendo fescovo nel Mese d’Agosto di qualsivoglia anno in perpetuum in feudum, et sub feudali servitio, et naturale, come dall’Istromento stipolato per mano di Giulio Scupo Notaro, e Cittadino della Corte di Roma, e si legge nel detto Processo, fabbricato ad istanza del Regio Fisco in Regia Camera, Attuario Donato d’Ajello, e Scrivano Gennaro de Luca, fin dall’anno 1705. fol.29. e segg. Preso l’assenzo Apostolico, e Regio, fu intestato questo Feudo in persona del suddetto Capitan Teodoro Crisma, e nel Cedolario della Provincia di Capitanata dell’anno 1564. n.879. si nota Magnificus Capitanus Theodorus Crisma Albanensis tenetur, ut supra. Pro Feudo de Urure, pro quo prius taxabatur Reverendus Episcopus Alareni ducati octo.

34. Ottennero però appresso gl’Albanesì, che si ritrovavano dispersi in varie parti, dal Regio Collaterale, licenza di tornare a riabbitarlo. In fatti accolti nuovamente dal Vescovo nel 1583. cominciorono a farvi corpo d’Università: di maniera che avendo un Commissario carcerato i Sindici, fu spedita commissione, che fussero scarcerati, e tratto tratto s’andorono ritirando in quello luogo tutti gl’Albanesi d’Ururi, e altri, che si ritrovavano dispersi, specialmente quei de’ Casali di Larino, e così fu nuovamente riabitato, e nella numerazione del 1595. Ururi restò liquidato per fuochi quarantacinque.