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LIB. IV. CAP. I. 295

sciplina di tutti gli altri Parochi: non Stimiamo però qui trascurare ciò, che nel medesimo Sinodo sta scritto in detto cap.11. num.14. per essere notabile, e degno di avvertenza, come Sìegue: Parochus proximior alium Parochum agrotantem crebro visitet, et ingravescente morbo praesto eidem Sacramenta administret, illiusque Parochiae curam gerat, et cum ipsum morti proximum viderit, perlecto inventario, observet, an reperiemtur omnes libri, Scriptura, Sacra suppellectiles, et si qua defuerint, distincte notet: de eisdem, quae fuerint adnotatae se assicuret, et Nos certiores faciat, ut tam super administratione curae, quam super conservatione pradctorum suppellectilium providere valeamut, sub poena ducatorum decem, aliisque nostro arbitrio reservatis, et praedictis non obstantibus, Populum moneat de excommunicatione latae sententiae cantra amoventes, occupantes, aut quoquo modo surripientes scripturas cujuscumque sint generis, ad Ecclesiam quomodocumque spectantes, aut pertinentes.

12. Mentre con questa Costituzione Sinodale si dà provedimento alla salute spirituale del Paroco infermo, e a molti disordini, che sogliono accadere in simili occasioni della morte de’ Parochi, specialmente in Paesi piccioli, quando tra le altre cose facilmente si occupano le scritture più necessarie delle Chiese, le quali regolarmente si conservano da’ proprj Parochi. La fa. me. di Benedetto XIII. essendo Arcivescovo di Benevento, stabilì ancora nel Concilio Provinciale del 1693. al tit.28. al cap.12. che i Vescovi si debbano insieme visitare, ed assistere, e mette in nota quello, che debbano fare in tal’occasione d’infermità mortale; come anche si vede stabilito da S. Carlo nel primo suo Concilio Provinciale di Milano alla part.1. tit. de Funere Episcopi.

13. Noi però desideraressimo, che una volta si dasse esecuzione a ciò, che si era risoluto fare da Benedetto XIII. nell’ultimo Concilio Provinciale Beneventano, celebrato in Benevento colla sua presidenza, essendo egli Papa nell’anno 1729. cioè, che si pubblicante una Costituzione, colla quale si ordinasse, che i Vescovi più vicini, o in loro mancanza altri graduati, accorressero sollecitamente sentendo qualche infermità mortale de’ loro Colleghi, con facoltà d’invigilare sopra la salute spirituale de’ poveri Vescovi moribondi; così pure, che avessero una sopraintendenza sulla custodia dell’Archivio, e Scritture, e nell’elezione de’ Vicarj Capitolari; come appunto si pratticava quasi da per tutto in Occidente, specialmente in Italia, e nel nostro Regno, benchè sotto nome di Visitatore, e poi andò cessando verso il Secolo XII. lo avverte il Padre Mabillon. nella Prefaz. al Secolo V. di S. Bened. §.3. num.36. eruditamente ne parla nella dissertazione istorico-Canonica de Episcopo Visitatore, seu de Antiquo Regimine, Ecclesiae vacantis Monsignor Francesco Nicolai Vescovo di Capaccio, poi Arcivcicovo di Conza cap.2. e 4.

14. Posciache in questa forma i poveri Vescovi moribondi avrebbero la dovuta assistenza, dopo la di loro morte non si sentirebbero tanti scandali, nè circa la Persona degl’istessi Cadaveri de’ Vescovi defonti, come spesso empiamente accade, ne circa l’elezione de’ Vicarj Capitolari, seguendo allo spesso colle armi alla mano, e le Scritture non pericolarebbero in pregiudizio delle Chiese, e de’ particolari. Quantunque sia vero, che non per anche si sono