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294 MEM. STOR. CIV. ED ECCL.

di Eddomadarj, dipendentemente sempre dall’Arciprete, che si eleggesse dal proprio Vescovo, secondo i meriti personali, che vi concorressero, non avendosi più riguardo all’anzianità del tempo della sua promozione per gl’inconvenienti, che ne nascevano.

8. E questo lo ricaviamo da più Sinodi antichi de’ Vescovi Larinati, e ’l primo sotto Monsignor Bellisario Balduino dell’anno 1555. ove si ordina, che l’amministrazione del Battesimo, Eucaristia, ed Estrema Unzione agl’infermi, sia fatta solamente dagl’arcipreti, e da quel Prete, che farà Eddomadario, ed altri di licentia del detto Arciprete, il quale nelli giorni della sua Settimana abbia da star e alla Chiesa, ovvero alla sua Casa, acciò sii facilmente trovato; e se avesse per qualche caso necessario da uscire dalla Terra, abbia di raccommandare tale administrazione a qualche altro Sacerdote di detta Terra, sotto pena di libre 25. di cera. Lo stesso abbiamo nel Sinodo celebrato da Monsignor Girolamo Vela li 12. Gennaro 1594.

9. E come che con un tal’esercizio di cura d’Anime, che si faveva per turnum da’ Preti Eddomadarj solevano accadere degl’inconvenienti: quindi il dotto, e zelante Monsignor Caracci dando miglior metodo volle nel fuo Sinodo, che celebrò l’anno 1633. tit.15. cap.3. che i Sagramenti si amministrassero da’ Parochi, che i Sacerdoti fussero obligati ajutarli, e che a tal’effetto si abilitassero quelli, che ne fussero incapaci, e così parla: Parochi per se ipsos teneantur administrare Sacramenta, verumtamen Sacerdutes, qui Ecclesiis addicti sunt, et de communi massa participant, debent eos coadjavare. Curent igitur ita Sacramentorum doctrinam perspectam habere, ut possimus audiendi Sacras Confessiones licentiam illis impertiri, ut idonei reddantur ad parochos coadjuvandos in Sacramentorum administratione et c. coeteri vero Sacerdotes ad Confessiones non approdati, teneantur assistere Parocho administranti Sacramenta.

10. Con questa disciplina si è esercitata, e si esercità la cura dell’Anime in questi luoghi Diocesani, obbligati i Sacerdoti, qui Ecclesiis addicti sunt, et de communi massa participant, di coadjuvare i Parochi nel suo impiego, e in istruire il Popolo, e fanciulli ne’ documenti della nostra Santa Religione, come più diffusamente nel segnente §. 3. e nel precedente lib.3. cap.15. ove de’ Sinodi Diocesani di Larino, portandoli ivi molti decreti della S. Congregazione del Concilio, per alcune controversie avute sopra di ciò in seguela di alcune Costituzioni Sinodali, fatte da chi scrive, per la conferma, e stabilimento di quel, che avevano ordinato i Vescovi Predecessori intorno all’obbligo, che hanno gl’Ecclesiastici di coadiuvare i Parochi, cioè quei, i quali Ecclesiis addicti sunt, et de communi massa participant.

11. Molte cose si stabiliscono nel detto Sinodo part.5. cap.11. che riguardano l’obbligo de’ Parochi intorno a’ di loro studj, vita esemplare, resìdenza, peso di applicare il Sagrosanto Sagrificio per i di loro Parrocchiani, custodia de’ libri, e vigilanza in scrivere, e notare ciò, che si prescrive dal Rituale Romano, tutto, che bisogna per l’adempimento del di loro gravissimo peso. E tralasciamo farne altra memoria, come di cose, che riguardano la generale di-