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notabile perdita di tempo e di danaro per reciproca consegna a Brescia dei viaggiatori e delle merci.

Da tutto questo, diminuzione di transito sopra tutta la linea da Venezia a Milano, e quindi diminuzione di prosperità pubblica e di profitti per la Società lombardo-veneta.

capo iv.

Questi danni, derivanti al pubblico ed alla Società lombardo-veneta dallo sviamento della linea per Bergamo e dalla divisione della Società in due a Brescia, sono incalcolabili: se pure calcolar si potessero, sarebbero ad ogni modo grandissimi, sarebbero tali che nessun individuo, nessuna società potrebbe assumersi di compensarli, potrebbe darne una guarentigia sufficiente.

Pel danno pubblico non si saprebbe nè a chi compensarlo, nè come compensarlo; nè mai si potrebbe con un compenso qualunque giugnere all’intento a cui mira ed in cui coglie una grande via di comunicazione, a quello di accrescere il pubblico comodo, l’agiatezza pubblica e il generale incivilimento.

Alla Società lombardo-veneta si dovrebbe:

1.° Un premio di confluenza pel vantaggio che il suo concorso arrecherebbe all’altra linea da Brescia a Milano per Bergamo.

2.° Un indennizzo per generale diminuzione di concorso e di affluenza, conseguenza degli scapiti topografici, economici, tecnici della linea suddetta.

3.° Un indennizzo per maggiori spese di amministrazione, direzione e veicoli di trasporto in ragione della minor lunghezza della strada.

4.° Un rimborso di 800,000 lire annue per perdita di giusto guadagno, oltre il frutto comune del cinque per cento che il pensiero primitivo dell’opera, gli studii già fatti, le