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sione provvisoria ottenuta dalla Società lombardo-veneta, perchè tal concessione provvisoria (in virtù del disposto alla lettera a del § 4 delle Direttive) decide e dichiara, che prima di quella concessione non era stato accordato, per quella comunicazione tra Bergamo e Brescia, ad alcun altro un particolare diritto (§ 106).

118. La Società lombardo-veneta, tutelata come è dalla concessione provvisoria 7 aprile 1840, e sicura dell’Imperiale Giustizia,

non ha dunque nulla a temere dalla seconda concorrenza, di cui la si minaccia mediante la recente domanda fattasi per una nuova strada di ferro da Bergamo a Brescia per Palosco.

119. E per avere una nuova ed ultima prova della opportunità della direzione scelta tra Brescia e Milano dalla Società lombardo-veneta, e della di lei diramazione da Treviglio a Bergamo, noi porremo l’ipotesi che questa seconda concorrenza, di cui la si minaccia, quella della linea da Bergamo a Brescia per Palosco, sia possibile; e dimostreremo che eziandio in questa ipotesi, che pur malgrado tal seconda concorrenza, il danno che patirebbe per essa la Società lombardo-veneta sarebbe piccolo, sempre in confronto di quello gravissimo a cui anderebbe incontro, spezzando la di lei linea a Brescia, ed andando a Milano per Bergamo e per mezzo d’altri.

120. Pel movimento generale e diretto della linea, per quello tra Milano e Brescia e le altre città di Verona, Vicenza, Padova e Venezia, la strada da Bergamo a Brescia per Palosco sarebbe proprio come se non vi fosse; e crediamo che non occorra più il dimostrarlo dopo il tanto detto sugli scapiti della linea per Bergamo in confronto di quella per Chiari e Treviglio.

121. Tutto dunque ridurrebbesi al movimento di Bergamo, ad un caso identico a quello delle due linee per Monza e per Treviglio, rispettivamente tra Milano e Bergamo.