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vilegio definitivo anche per la diramazione da Treviglio a Bergamo, come fu fatto.
114. Quell’aulica risoluzione 5 giugno 1838 fu quale si doveva attendere dalla giustizia e dalla sapienza dell’Aulica Cancelleria Riunita; e dice questo e non più:
Che la concessione provvisoria accordata alla Società lombardo-veneta era unicamente limitata alla strada continua da Milano a Venezia, e che non poteva estendersi alle diramazioni che, movendo da questa strada, fossero dirette alle altre città importanti del Regno lombardo-veneto, non nella strada principale comprese.
Che Bergamo non essendo compresa nella linea della strada principale scelta dalla Società lombardo-veneta, e non essendo in alcun modo riunita a questa linea, tutti avevano in allora il diritto di proporre imprese di strade di ferro dirette ad unir Bergamo a Monza, a Milano, a Brescia, e non solo Bergamo, ma tutte le altre città importanti del Regno con la linea principale della strada di ferro, e con le due capitali Venezia e Milano.
Questo non è dire menomamente che si accorda alla città di Bergamo, od a chi più essa volesse, il diritto di andare con una strada di ferro a Monza, a Milano, a Brescia; questo vuol dir soltanto che il campo per quelle imprese era libero, e che restava a vedersi chi si presenterebbe per averlo, e chi l’otterrebbe.
Se a quelle auliche parole si potesse dare l’interpretazione che alcuni vogliono, e che dicemmo, bisognerebbe darvela anche per tutte le altre città importanti del Regno, che non sono comprese nella linea principale della strada di ferro, perchè quelle parole non si riferiscono solamente a Bergamo, ma anche alle altre città importanti; e bisognerebbe concludere, contro la verità e contro il fatto, che per quell’aulica risoluzione 5 giugno 1838, Sua Maestà accordò, in un tratto solo, a Bergamo il diritto di costruire da sè, o col mezzo d’altri,