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E per la concessione definitiva non è permesso ad altro individuo di eseguire per l’uso pubblico un’altra strada ferrata avente la medesima destinazione, e che, senza toccare sulla linea della strada nuovi punti intermediarii che fossero importanti per rapporti commerciali, miri unicamente a far comunicare insieme gli stessi punti estremi (lettera a del §. 8 delle Direttive).

109. Or qui si tratta di una impresa di una strada di ferro da Bergamo a Brescia. La Società lombardo-veneta ha fino dal 7 aprile 1840 la Sovrana concessione preliminare per una linea che va da Bergamo a Brescia per Treviglio, Romano e Chiari.

Ha dunque fino dal 7 aprile 1840:

I. Il diritto di priorità in confronto di altri privati che potessero più tardi aspirare alla medesima impresa (lettera a del § 3 delle Direttive), cioè all’impresa di una strada di ferro da Bergamo a Brescia.

Per l’effetto di questa sovrana concessione provvisoria fu anche giudicato:

II. Che per questa impresa di una strada di ferro da Bergamo a Brescia non fu concesso ad alcun altro un particolare diritto (§ 106 del presente scritto, lettera a del § 4 delle Direttive).

III. Che l’impresa fu riconosciuta utile e non soggetta ad alcuna eccezione (§ 106 dello scritto, e lettera c del § 4 delle Direttive).

IV. E che le modalità, il modo in cui si propone di compier l’opera non patisce alcuna eccezione sotto i rapporti dell’interesse pubblico (lettera c del § 4 delle Direttive).

110. E su questo poterono gli aulici Dicasteri e la Sovrana clemenza giudicare tanto più facilmente e con tanto maggiore cognizione di cosa che, eziandio per la diramazione da Treviglio a Bergamo, la Società lombardo-veneta presentò un progetto tanto sviluppato, quanto l’altro dell’intiera li-