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per lentezza di viaggio;
per complicazione di servizio;
pei ritardi in cammino

provenienti dallo sviamento della linea per Bergamo e Monza, e dalla divisione della Società in due.

[XXIV. Di qual natura e di qual misura sarebbe un compenso determinato per parte aliquota della futura rendita della linea da Brescia a Milano per Bergamo.]

80. Che se poi l’indennizzo d’accordarsi alla Società lombardo-veneta, ristretta al solo cammino da Venezia a Brescia, fosse un parte aliquota dell’altra linea da Brescia a Milano per Monza e Bergamo, questo modo d’indennizzo sarebbe intanto un nuovo aggravio, un nuovo scapito della linea da Bergamo, una nuova cagione d’incarimento della analoga tariffa di transito, e quindi una nuova cagione di diminuzione di transito a danno dell’intiera strada da Venezia a Milano; ed in fine, a danno del pubblico bene. Poi questa fonte d’indennizzo, la rendita della strada da Milano a Brescia per Bergamo, è affetta da tutte le cagioni di isterilimento e di impoverimento che abbiamo dimostrato esistere a danno del transito della linea per Monza e Bergamo, sicchè e la fonte sarà povera, ed una delle sue parti aliquote più povera ancora.

81. Ma fosse anche la rendita della strada da Milano a Brescia per Monza e Bergamo tanto ricca quanto la vogliono i suoi fautori, quanto la vogliono gli autori dei calcoli economici stampati sul profitto di quel cammino, ancora una sua parte aliquota sarebbe una misera ed ingiusta cosa a petto dei compensi cui avrebbe diritto la Società lombardo-veneta pei danni che soffrirebbe in sè, per gli utili che potrebbe recare all’altra di Bergamo, ove venisse alla fatale risoluzione di spezzare la propria linea a Brescia per ivi unirsi all’altra da Bergamo a Monza.

82. I danni della Società lombardo-veneta sarebbero:

I. Minor impiego di venti milioni di capitale, e su questi una perdita annua di un quattro per cento netto (§ 79), e quindi di annue lir. 800,000.