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«Le liti fra Italiani e Etiopi saranno definite dall’autorità italiana in Massaua o da un suo delegato e da un delegato dell’autorità etiopica.

Art. XI — «Morendo un italiano in Etiopia o un Etiope in territorio italiano, le autorità del luogo custodiranno diligentemente tutta la sua proprietà e la terranno a disposìzione dell’autorità governativa a cui apparteneva il defunto.

Art. XII. — «In ogni caso o per qualsiasi circostanza gl’italiani imputati di un reato saranno giudicati dall’autorità italiana.

«Per questo l’autorità etiopica dovrà immediatamente consegnare all’autorità italiana in Massaua gli italiani imputati di avere commesso un reato.

«Egualmente gli etiopi imputati di reato commesso, in territorio italiano saranno giudicati dall’autorità etiopica.

Art. XIII. — «Sua Maestà il Re d’Italia e Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia si obbligano a consegnarsi reciprocamente i delinquenti che possono essersi rifugiati, per sottrarsi alla pena, dai domini dell’uno nei domini dell’altro.

Art. XIV. — «La tratta degli schiavi essendo contraria ai principi della religione cristiana, Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia s’impegna d’impedirla con tutto il suo potere in modo che nessuna carovana di schiavi possa attraversare i suoi Stati.

Art. XV. — «Il presente trattato è valido in tutto l’Impero etiopico.

Art. XVI. — «Se nel presente trattato, dopo cinque anni dalla data della firma, una delle due alte parti contraenti volesse fare introdurre qualche modificazione, potrà, farlo, ma dovrà prevenirne l’altra un anno prima, rimanendo ferma ogni e singola concessione in materia di territorio.

— Art. XVII. — «Sua Maestà il Re dei Re d’Etiopia consente di servirsi del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia per tutte le trattazioni di affari che avesse con altre Potenze e Governi.

Art. XVIII. — «Qualora S. M. il Re dei Re d’Etiopia intendesse accordare privilegi speciali a cittadini di un terzo Stato per stabilire commerci ed industrie in Etiopia, sarà sempre data, a parità di condizioni, la preferenza agl’italiani.