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a) La linea dell’alto piano segnerà il confine, etiopico-italiano;
b) Partendo dalla regione di Arafali: Halai, Saganeiti ed Asmara saranno villaggi nel confine italiano;
c) Adi Nefas ed Adi Johannes saranno dalla parte dei Bogos nel confine italiano;
d) Da Adi Johannes una linea retta prolungata da est ad ovest segnerà il confine italo-etiopico.
Art. IV. — «Il convento di Debra Bizen con tutti i suoi possedimenti resterà proprietà del governo etiopico, che però non potrà mai servirsene per scopi militari.
Art. V. — «Le carovane da o per Massaua pagheranno sul territorio etiopico un solo dritto di dogana di entrata dell’8 per cento sul valore della merce.
Art. VI. — «Il commercio delle munizioni da o per l’Etiopia attraverso Massaua sarà libero per il solo Re dei Re d’Etiopia.
«Ogni qual volta questi vorrà ottenere il passaggio di tali generi dovrà farne regolare domanda alle autorità italiane, munita del sigillo reale.
«Le carovane con carico di armi e di munizioni vi agiranno sotto la protezione e con la scorta di soldati italiani fino al confine etiopico.
Art. VII. — «I sudditi di ciascuna delle due parti contraenti potranno liberamente entrare, viaggiare uscire coi loro effetti e mercanzie nel paese dell’altra, e godranno della maggiore protezione del Governo dai suoi dipendenti.
«È però severamente proibito a gente armata di ambo le parti contraenti di riunirsi in molti od in pochi a passare i rispettivi confini collo scopo d’imporsi alle popolazioni, e tentare con la forza di procurarsi viveri e bestiame.
Art. VIII. — «Gl’Italiani in Etiopia e gli Etiopi in Italia o nei possedimenti italiani potranno comprare o vendere, prendere o dare in affitto, e disporre in qualunque altra maniera delle loro proprietà, non altrimenti che gli indigeni.
Art. IX. — «È pienemente garantita in entrambi gli Stati la facoltà per i sudditi dell’altro di praticare la propria religione.
Art. X. — «Le contestazioni o liti fra italiani in Etiopia saranno definite dall’autorità italiana in Massaua o da un suo delegato.