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Il giudizio del compratore è sempre il più disappassionato, e il più equo; e l’inesperto come l’indiscreto venditore resteranno sempre solitarj, e per mancanza di profitto verranno costretti o a diventar buoni, o a uscire dalla professione. I corpi dunque delle arti, e de’ mestieri non producono il bene per cui furono instituiti; tendono a diminuire l’annua riproduzione, e ad accostar la nazione alla sterilità: abolendoli adunque si farà un’ottima operazione, e si moltiplicheranno salutarmente i venditori. Dovrà adunque il legislatore dimenticare interamente l’oggetto delle arti, e de’ mestieri? No. Egli le proteggerà con buone e sante leggi. Egli stabilirà un metodo facile, e breve, e non dispendioso, col quale ciascuno possa avere la forza pubblica in soccorso qualora gli venga mancato di fede. Egli organizzerà le leggi per modo che un fallito doloso sia esemplarmente punito; un fallito innocente, soccorso; un creditore oppresso dai dilungamenti, assistito. Farà osservare religiosamente la fede de’ contratti. Stabilirà le condizioni colle quali i libri de’ negozianti debbono avere autenticità. Veglierà acciocchè le manifatture nazionali non sieno decorate del pubblico impronto se non travagliate secondo le opportune leggi. Proteggerà le manifatture interne approvate, liberandole dal tributo e respingendo le estere in emulazione

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con un tributo saggiamente collocato. Preserverà il fabbricatore, il mercante, e l’artigiano da ogni indebita inquietudine de’ Finanzieri. Darà pronto castigo a chi ingannerà o nel peso, o nella qualità, o nella misura. Tali sono le mire, tai sono gli ufficj, co’ quali il Legislatore proteggerà il corpo de’ Commercianti.