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vi regio decreto


Art. 3.

Una Commissione nominata per decreto Reale avrà la direzione dell’edizione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, aúdi 13 marzo 1904.


VITTORIO EMANUELE.

Orlando.

Visto, il Guardasigilli: Ronchetti.