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vi | regio decreto |
Art. 3.
Una Commissione nominata per decreto Reale avrà la direzione dell’edizione predetta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, aúdi 13 marzo 1904.
VITTORIO EMANUELE.
Orlando.
Visto, il Guardasigilli: Ronchetti.