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eccezioni in date circostanze. È condannabile, per esempio, il rubare il superfluo ai ricchi, come si narra di S. Crispino, per dare il necessario ai poveri? Uccidere è illecito: ma uccidere per legittima difesa è lecito: e tuttavia anche questa massima può in particolarissimi casi essere condannabile. In certi casi anzi una generalizzazione grossolana distruggerebbe il senso e il valore morale dell’atto: come, per esempio, nel caso della ribellione individuale, per motivi morali, alla legge positiva. Altro è quindi generalizzare una massima, altro universalizzarla, cioè considerarla sub specie aeternitatis, nel suo valore per la realtà universale, nel suo rapporto con l’ordine formale assoluto. Anche l’atto più individuale ed unico può avere, senza essere generalizzabile, un valore universale, può essere una legge della realtà. La generalizzazione non è che un aiuto al giudizio: generalizzare una massima vuol dire sottrarla, per astrazione, all’influenza delle tendenze e dei preconcetti personali, considerarla sotto un aspetto, dal quale è più facile un giudizio di valore obbiettivo. Questo vuol dire anche, nella maggior parte dei casi, spogliarla delle circostanze subbiettive che la individuano, ridurla in una forma generale che comprende, approssimativamente, tutti i casi concreti: ma non è in questo che risiede la vera e propria universalizzazione che sola decide, secondo Kant, del valore morale d’una massima1.


17. Poichè l’intelligibile puro non è dato a noi se non come forma del sensibile, esso non può costituire un ordine morale concreto, una vita morale se non subsumendo sotto di sè, come materia, l’elemento sensibile: l’ordine che ne risulta nel sensibile ci dà la rappresentazione simbolica dell’archetipo intelligibile. È quindi perfettamente logico che dal principio formale della moralità non si possa ricavare il sistema concreto dei doveri. Ciascuno di questi deve potersi giustificare per la sua subordinazione all’imperativo formale astratto: e ciascuno d’essi deve essere voluto non per il fine concreto che lo particolarizza, ma perchè concorre a costituire quel regno dei fini che è la più



  1. Sull’individualizzazione della legge morale si cfr. K. Sternberg, Beitr. z. Interpr. d. krit. Ethik, 1912, 23-25.