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456 | fenomeno economico concreto | [§ 30] |
dire che l’operaio è alla legge soggetto come lo è il borghese, lo scioperante come l’operaio che vuole lavorare, anzi la legge punisce chi mira a togliere ad altrui la libertà del lavoro. Ma se ci volgiamo a studiare direttamente i fatti, siamo tratti a conclusioni interamente contrarie. Vediamo poi che, sino a pochissimo tempo fa, queste, volute praticamente, non erano accettate, anzi venivano respinte teoricamente, e solo ora accennano ad essere dalla teoria approvate; col che ci avviamo verso l’ultimo periodo dell’evoluzione, nel quale acquisteranno forma legale. Ad un tempo, se a ciò giungiamo, verrà fissato chi sono precisamente coloro che fanno parte della casta privilegiata. Oggi ciò è ancora incerto. Non sono e probabilmente non saranno mai tutti gli operai, ma solo gli operai uniti in sindacato, anzi solo quelli di speciali sindacati ben voluti dal governo1.
- ↑ L’immunità, che è appunto uno dei fatti principali dai quali trae origine il sistema feudale, era concessa dal sovrano alle persone da lui ben volute, e mancavano norme fisse che fissassero chi ne doveva godere. Fustel de Coulanges (loc. cit., § 30), p. 424: «Durant plusieurs siècles, elle (l’immunité) a été un de ces falts mille fois repetés qui modifient insensiblement et à la fin transforment les institutions d’un peuple. En
Paris, 1890, p. 439: «Le regime féodal existait donc dès le VII siècle avec ses traits caractéristiques et son organisme complet. Seulement il n’existait pas seul... Légalment c’étaient les institutions monarchiques qui gouvernaient les hommes. La féodalité était en dehors de l’ordre régulier. Les lois ne la combattaient plus comme au temps; du moins elles ne la consacraient pas encore. Le vasselage tenait dejà une grande place dans les usages, dans les intèrêts; il n’en avait presque aucune dans le droit public».