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454 fenomeno economico concreto [§ 30]

tous les autres cantons (à une seule exception près)1, n’est pas une garantie absolue: le tribunal a toujours admis que les dispositions constitutionnelles du genre de celles de l’art. 12 précité ne garantissent l’inviolabilité de la propriété que dans la mesure dans laquelle cette propriété se trouve déterminée et définie par la législation intericure des cantons (sin qui andrebbe tutto bene, ma ora viene il bello); en d’autres termes la législation d’un canton peut sans porter atteinte au principe constitutionnel susrappelé, restreindre le contenu du droit de propriété, déterminer les droits spéciaux que comporte ce dernier, modifier, étendre ou restreindre le régime de la propriété, à la seule condition (si badi bene che è unica) qu’elle le fasso d’une manière générale, égale pour tous».

Unica essendo la condizione accennata, la restrizione del diritto di proprietà può essere spinta sino all’abolizione. Quindi secondo questo modo di ragionare, una legge che dicesse che la proprietà privata è abolita, senza alcun compenso, per tutti i cittadini egualmente, non sarebbe punto in contraddizione con un articolo della costituzione secondo il quale il diritto di proprietà è inviolabile e non può essere ristretto senza compenso.


    o modificare quell’articolo; ma forse ciò sarebbe prematuro e non scevro d’inconvenienti; potendosi, per tal modo, stimolare la resistenza di coloro che ancora non sono interamente convertiti al socialismo; onde, per lo migliore, aspettando che il senso dell’articolo possa essere mutato esplicitamente, giova, per ora, mutarlo solo implicitamente, torcendo il senso delle parole.

  1. L’eccezione è quella della costituzione del Canton Ticino, in cui manca un articolo simile a quello ora rammentato.