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[§ 48-49] | conc. gen. dell’equil. econ. | 163 |
ogni libertà di operare ai soci. Spesso viene fissato il prezzo di vendita, lasciando libero ad ognuno di vendere la quantità che può. Talvolta viene fissata la quantità che ognuno può vendere, sia in modo assoluto, sia come un limite che non si può varcare se non pagando un tributo all’associazione; e si può anche porre la condizione di pagare un premio a chi colle vendite rimane sotto quel limite. Del resto, il prezzo è liberamente fissato da ciascun venditore; eccezionalmente può essere fissata la specie della via da seguirsi nel baratto.
Per esempio, i sindacati operai impongono certe volte l’uniformità dei salari; chi ha comperato il lavoro di dieci operai ad un certo prezzo, non può comperare il lavoro dell’undecimo a prezzo minore. Per altro, i sindacati solitamente fissano anche quel prezzo, e quindi non è solo fissata la specie della via, bensì la via stessa, e il caso presente si confonde con uno dei precedenti.
La legge impone talvolta la vendita a prezzo eguale di tutto le porzioni della merce; ciò accade in quasi tutti i paesi per le ferrovie, alle quali non è lecito di far pagare al decimo viaggiatore più o meno di ciò che fanno pagare, in identiche condizioni, al primo. Un filantropo può vendere merce sotto prezzo per giovare ai consumatori, o a una certa classe di consumatori. Altri casi vedremo quando tratteremo della produzione; e s’intende che possono essere moltissimi, poichè si riferiscono alle svariatissime condizioni da potersi modificare nel fenomeno economico.
49. Dovremo quindi esaminare diversi generi del tipo (II). Giova intanto sin d’ora separare uno di quei generi, al quale porremo il nome di tipo (III), e che avrà luogo quando l’intero fenomeno econo-