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[§ 81] introduz. alla scienza sociale 95


Pare probabile che per la morale come pel diritto1 quell’istinto si sia manifestato da prima in fatti disgiunti, che poi furono congiunti e compendiati per mezzo di massime morali, le quali per tal modo appaiono come il risultamento dell’esperienza. Ed, in un certo senso, si può pure così considerare la sanzione di un dio data a quelle massime, poichè chi non le osservava dimostravasi privo dei sentimenti necessari nelle circostanze del vivere sociale in cui trovavasi, per cui, tosto o tardi, ne poteva portare la pena, e non era interamente finzione che, ad esempio, Zeus vendicasse i supplicanti.

Si suole ragionare come se le massime morali avessero origine esclusivamente da coloro a cui impongono certe norme di fare, o di non fare, ma in realtà esse hanno altresì origine da coloro che ne ritraggono qualche vantaggio. Chi desidera che altri faccia cosa alcuna in suo pro, ben di rado esprime schiettamente tale desiderio; egli stima miglior consiglio di dargli forma di un concetto generale o di una massima morale. Ciò si vede otti-


  1. Vedasi Post, Grundriss der ethnologischen Iurisprudenz; e principalmente sir Henry Sumner Maine, Ancient law. Egli osserva che nella remota antichità greca, le θέμιστες erano sentenze dettate al giudice dalla divinità. «Nelle antiche società, maggiormente che nelle società moderne, si vedeva probabilmente riprodursi frequentemente le stesse circostanze, ed in quei casi simili, le sentenze erano naturalmente simili. In ciò è l’origine dell’uso o norma, che è concetto posteriore a quello delle θέμιστες. Colle nostre idee moderne noi siamo fortemente indotti a credere a priori che il concetto di una norma deve precedere quello di una sentenza giudiziaria... ma pare che non vi sia dubbio che, invece, l’ordine storico dei due concetti è quello testè indicato».