dopo vedute le carte, ma senza addur motivi. Si può altresì dimandare il Consiglio del Savio, o sia del Giurisperito, con che il Giudice rimette a un del Collegio nominato dalle Parti, o tra i nominali sortito; il quale con maturo esame, e dopo informazioni ed allegazioni forma il suo parere, e lo stende legalmente co’ motivi e con le autorità, concedendosi dopo il primo Consultore il secondo, concordando i quali segue sentenza. Apparisce nello Statuto, come al Giurisperito commetteva bene spesso le cause il Podestà ancora, o dava ordine al suo Vicario di commetterle; e confermando il secondo, s’intendea deciso: ma discordando, si rimetteva a tre altri del Collegio, ne’ quali ancora se fosse nata discrepanza, decideva il Podestà col suo voto, nè appellazione alcuna era più permessa. Al presente ancora l’appellazione da’ Giudici va al Podestà, ovvero, quando si trattasse di Comunità, o di certe persone, al Capitano, e talvolta ad ambedue uniti: riuscendo la lor sentenza conforme alla prima, la causa è consumata, e passa in cosa giudicata. Or perchè resti con sommo credito del suo corpo, e decoro della professimi Legale, e benefizio publico, abbracciato spesso questo modo di procedere, due cose dee procurare il Collegio: l’una di mantenersi in possesso l’esser composto di Soggetti veramente dotti e gravi; l’altra di rimediare alle lunghezze che contra l’espressa ordinazione e prescrizione degli Statuti, e ancora Inquisitoriale del 1674, vi sono state incontrate talvolta. Dall’ordine fin qui esposto debbono eccettuarsi