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38 capo primo



Collegio.


Altri corpi di molta considerazione son nella città; tra quali è da annoverar prima il Collegio de’ Giudici, altre volte detto degli Avvocati, che si compone di Giuristi graduali del Dottorato, e ristretto a nobili di condizione. Questo fu anche assegnato dal Principe per Giudice definitivo alla città di Cataro in luogo delle supreme Quarantie di Venezia, e con molto risparmio di spesa se ne vagliono alcune volte que’ cittadini. Da questo Collegio furono in altri tempi richiesti Soggetti più volte da varie parti per controversie grandi e per ufizj supremi. Per dar qualche notizia de’ tribunali e dell’ordine de’ giudizj, diremo prima come Verona si fece già da gran tempo le proprie leggi, compilate ne’ cinque libri degli Statuti. Il Dominio Veneto, che seguendo l’orme del Romano, protegge sempre il gius civile, definito da Caio Giurisconsulto per quello ch’ogni, città si costituisce (lib. 9 de iust et iu.), ha confermato gli Statuti delle città, ed ha permesso a ognuna di viver con le sue leggi, che si stimava aulicamente il più bel pregio che un popolo potesse avere; e però applaudendo a dominazion così dolce il Proemio de’ nostri Statuti, affermò con infinita gloria del nome Veneto, goder noi vera libertà per la podestà di ragunar Senato, di crear Magistrati, di far leggi, e di governar la città e le cose publiche, rimanendo a’ Veneti Senatori il travaglio, i pericoli e la spesa.