l’ubbidienza ogni naviglio di mercanzia per li diritti publici. Faceasi altre volle anche un Capitano ad vetita, che invigilava per tutto il territorio. Tien secondo luogo il Podestà di Peschiera con suo Cancelliere e Cavaliero: in altri tempi si faceano anche li Podestà di Riva, d’Ostiglia, di Legnago, di Cologna, della Badia e di Lonato, come si può vedere dal proemio de’ nostri Statuti. Eleggesi parimente il Nunzio al Principe, che risiede sempre in Venezia. Si mandano ancora Vicarii per giudicare in ventidue villaggi, ne’ quali il Publico ha giurisdizione: questi si eleggono dal Consiglio di tutto l’anno, com’anche il Podestà di Peschiera. Gelosa incombenza dovrebbe anch’essere l’ufizio in oggi assai trasandato de’ Giudici de’ Dugali, del quale per 46 Capitoli tratta il quinto libro degli Statuti: molti e rilevanti disturbi si schiverebbero, se l’esercizio di questa carica, e de’ subordinati ad essa, continuasse nel suo vigore, nella sua attenzione e nella sua autorità; poichè ne dipendeva la cura dell’acque in tutto il distretto, e de’ piccoli fiumi, e de’ torrenti, e degli argini, e de’ ponti, e delle chiaviche, e del tener netti i canali, e del non permetter novità, che possa pregiudicare al corso dell’acque, a gli alvei e alle strade, costringendo le comunità, o chiunque altro a quei lavori che di tempo in tempo son necessarj, e condannando chi delinque.