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la tutela della madre patria | 205 |
Una parentesi: le parole in corsivo sono sottolineate nel testo originale. E continuiamo:
«Solo nel caso, non presumibile, che la suprema autorità locale siasi negata di far giustizia, od abbia indiscutibilmente violata quest’ultima, i regî sudditi potranno far ricorso all’intervento dell’autorità consolare, provando:
«1.º Che il reclamante ha diritto all’invocata protezione consolare, per avere egli il possesso attuale della nazionalità italiana, e per la regolarità della propria situazione di fronte alle leggi della Patria.
«2.º Che il reclamo è basato sulla realtà dei fatti, i quali perciò debbono essere provati, e che esso abbia fondamento giuridico; giacchè non tutti i danni sono suscettibili di risarcimento.
«3.º Che vi sia stato — ciò che non deve supporsi — un diniego od una patente violazione di giustizia da parte delle supreme autorità locali.
«È pero lasciato al prudente criterio di equità del Regio Console il giudicare, caso per caso, della opportunità o meno di interporre fin da principio, in favore dei reclamanti, il proprio intervento ufficioso, allo scopo di conseguire eque transazioni ed amichevoli componimenti.
«Gradisca, ecc.».
Questo significa semplicemente, nell’Argentina, che i Consolati sono inutili. Supponete un caso pratico, prendiamo un esempio nella piccola cronaca di tutti i giorni: un soldato di polizia per distrarsi consegna un colpo di daga ad un gringo. Il poveraccio non può correre dal Console, da colui che dovrebbe rappresentare la tutela, la protezione della sua patria. No, deve «prima di tutto, fondandosi nelle garanzie accordate dalle costituzioni argentine, rivolgersi successivamente a tutte le autorità superiori, ecc.». Dunque egli si