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114 libertà delle professioni


Il diritto penale non richiede minori riforme; lasciata l’eguaglianza nell’imputabilità in certi reati di carattere insidioso, la ragione che esclude le donne dallo esercizio diretto dei pubblici ufficii, impone per lo meno che nei delitti della donna i giudici sieno autorizzati a discendere di un grado nell’applicazione delle pene.

VI

Vi sono poi altre riforme civili che fin d’ora invochiamo, e sono quelle intese a procurare quella libertà, l’intervento della quale non temiamo nè qui nè altrove: libertà nell’istruzione e nello esercizio di quelle professioni che non costituiscono pubblico ufficio. Dove si tratti d’invocar la libertà, il modesto oratore che vi ha fin qui tanto trattenuto coi suoi dubbii, non dubita più, e l’invoca con tutti i voti dell’animo e la vorrebbe affrettata con tutti gli sforzi del suo povero ingegno. Sono però due ben distinte questioni quella dell’ammissione delle donne alle professioni che non costituiscano pubblico ufficio, e quella dell’ammissione delle donne alle professioni che di pubblico ufficio abbiano il carattere. Per questa seconda specie di professioni la prudenza sociale, per mezzo dello Stato, deve giudicare dei titoli e requisiti necessairi ad esercitarle. Per le prime non si trova argomento di esclusioni legali nella differenza del sesso: deve lasciarsi che ogni donna che si senta animo si metta alla prova a suo rischio e pericolo. Con qual diritto si può vietarlo? Ogni vincolo in questo proposito è un capriccio dottrinario assai più