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governo, statuti e costumanze del comune di lodi. 67

che il semplice insulto, ed avevano sanzioni penali la graffiatura, la morsica- tura, il gettar a terra una persona, lo stracciare l’abito o rubare il cappuccio ad alcuno, ecc. ecc.

Erano puniti nel capo gli omicidi, i parricidi, gli incendiari, coloro che avessero rapito e violato donna onesta, le adultere, gli avvelenatori, i falsificatori del suggello o d’altro segno della comunale autorità. I sodomiti venivano dannati al rogo. Ai falsificatori di pubbliche scritture tagliavasi la mano destra. Ai testimoni falsi era comminata la stessa pena del colpevole, o per lo meno l’incisione od amputazione della lingua o il tormento della mitria; le stesse pene in generale per quelli che li producevano in giudizio.

I ladri potevano essere presi impunemente da qualunque, coll’obbligo però di consegnarli tosto all’autorità. Chi promoveva la fuga d’un ladro od omicida era punito colla stessa pena del colpevole. Chi rubava nel contado per un valore di L. 50, od in città per L. 25, e chi dava ricetto ad un tal ladro, veniva appiccato. L’assassino1 veniva trascinato alla forca a coda di cavallo, indi appiccato.

Erano comminate pene contro i pubblici uffiziali che devastassero le proprietà private in altri casi all’infuori di quelli previsti dalle leggi, e pei cittadini che violassero la tranquillità pubblica; le pene erano relativamente miti, nuovo accenno alle tristi condizioni della pubblica giustizia a que’ tempi. Però chi tentasse qualche cosa contro l’onore e la giurisdizione del comune, avea confiscati i beni; chi incorresse nel bando per ribellione o trattasse coi nemici era punito nel capo. Chi fosse accorso a prender parte ad un tumulto, se era cittadino veniva punito ad arbitrio del podestà, se forastiero avea mozzo un piede. Mutatosi il governo da repubblicano in monarchico, il principe subentrò nelle prerogative del comune, e chi tentasse qualche cosa contro il dominio di quello cadeva sotto pene gravissime e torture, concedendosi perciò alle autorità assoluti poteri e perfino di ommettere ogni procedura: la servilità poi dei riformatori entrava in tutte le particolarità a maggior sostegno della tirannide.

  1. Intendevano gli statuti per assassino colui che per danaro o promessa di danaro uccideva o faceva uccidere alcuno.