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66 | capo v. |
prietario od affittuario dei fondi nella giurisdizione nel comune di Lodi può usare dell’acqua di Muzza, estraendola con bocchello, denunciando e facendosi inserivere per la quantità derivata, e pagando due fiorini d’oro per ogni oncia. I bocchelli devono esser fatti secondo gli ordini dell’affittuario di Muzza, di pietra all’altezza della soglia della levata, e non ponno avere scavi laterali al bocchello, nè chiuse od opere nel canale.
Le levate si ponno fare dietro ordine degli ufficiali di Muzza, all’altezza della soglia dei bocchelli: tutte le soglie dei bocchelli serviti da una levata, devono essere di eguale altezza. Chi vuole derivare acqua dalla Muzza, ha diritto di aprire i condotti d’acqua di derivazione e quelli di scolo anche sui fondi altrui per servitù coattiva di acquedotto, pagando il prezzo o l’affitto dei fondi occupati a stima di due prodi vîri, eletti dalle parti, o dal podestà in caso di disaccordo. Cessando l’uso delle acque delle roggie di derivazione o di scolo, il proprietario ricupera il terreno restituendo il prezzo. Chi apre roggie deve costruire ponti sulle vie attraversate, in pietra se maestre o secondarie, in legno se minori; provvedere allo scolo delle acque senza danno altrui, e non può far debordare le acque sulle strade e fondi altrui. Volendo attraversare altre roggie o scolatori, deve farlo con edifici in pietra da mantenersi senza danno del corso dei cavi presistenti.
Niuno può usare dell’acqua di una roggia senza consenso del proprietario o proprietari di essa. I coutenti di una roggia non ponno operare con chiuse o tagli nelle rive, ma devono tenere incastri idonei a poterne usare senza danno dei soci della roggia. Tutti i proprietari di una bocca in Muzza, o gli utenti di essa, in proporzione d’utenza, sono obbligati a sostenere le spese di conservazione e dello spurgo del cavo, di riparazione degli edifici e ponti; a pagare le multe cui sottostasse la roggia, se anche non volesse in quell’anno servirsi della roggia; mancando a ciò, oltre i danni e le multe, gli si ritira l’acqua. Ogni contravvenzione delle prescrizioni di Muzza è d’ordine pubblico, se anche interessa i rapporti tra coutenti e danni dati ai privati; è punita con multa a favore del comune e degli ufficiali sorveglianti, oltre la rifusione dei danni ai privati. Le contravvenzioni sono denunciate appena rilevate, e punite sommariamente, data però la difesa, dal podestà e suoi giudici.
Le leggi penali erano molto severe; ma in alcune parti assai meno crudeli che altrove; crudelissime tuttavia se le confrontiamo colle moderne. Gli accusati per danni arrecati dovevano venir condannati od assolti entro un mese. Nessuno punivasi nel corpo se non nei casi preveduti dalla legge. Gli agnati erano tenuti responsabili per alcuni delitti commessi da chi tenevasi fuori della giurisdizione di Lodi.
Nella maggior parte dei casi la pena consisteva in una multa a profitto del comune. Nessuna condanna poteva pronunciarsi senza previa difesa, meno alcuni casi previsti dagli statuti: alla difesa l’accusato stesso non poteva rinunziare. In tempi di continue lotte civili e di tanta prepotenza era partito nonchè savio necessario, provvedere ad un numero di casi particolari molto maggiore che non in tempi di governo assai più forte e meglio ordinato come i nostri, e moltiplicare le disposizioni principalmente per quelle offese che potevano dar luogo a litigi ed incitamento a lotte cittadine. Epperò punivasi con multa an-