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della crusca | xxv |
Inferno; ma vi sta innanzi una lezione, la quale non appartiene nè al Canto XXIV, nè al XXIII, nè al XXII, riepilogandosi in essa ciò che intorno al Canto XXI già era stato detto nelle lezioni 8, 9 e 10 della precedente Lettura VIII. E forse questa lezione preliminare sarebbe stata meglio collocata tra la decima e l’undicesima della Lettura VIII. Ma non essendovene una ragione assoluta, mi attenni al codice, dove essa lezione (che fuor d’ogni dubbio fu la prima dell’anno 1563) porta il numero d’ordine immediatamente successiva all’altra che interpreta i primi cinquantasette versi del Canto XXIII; e in fronte vi si legge: Cap. XXIV (che a pag. 389 del secondo volume della presente edizione fu scambiato, per errore tipografico, in XXII). Questa prima lezione dell’anno, nella quale si fa l’accennato riepilogo (e l’autore espressamente dichiara di farlo per cagione di molti, che non furono a l’ultime lezioni nostre), si sarebbe anche potuta tralasciare, se non fosse che vi s’incontrano due argomenti non esaminati prima; e sono, la significazione allegorica delle pene date nell’Inferno Dantesco ai barattieri, e il perchè si chiamo con questo nome di baratteria il peccato di coloro che fanno mercato della giustizia e degli altri ufficii del Governo. Dove la discussione si allarga sino a quella indagine di più alta dottrina, ch’è di sapere se i nomi sieno fattura arbitraria dell’uomo, o non sieno più tosto derivati della natura stessa delle cose; e a tale proposito si riferiscono le opinioni di Platone e di Aristotile, in apparenza opposte, e il modo ingegnoso onde il Leonico le concilia.
E per questo quanto si è della baratteria, devo altresì notare che in questa lezione il Gelli riporta di nuovo la definizione datane da Pietro figlio di Dante nel suo Commento alla Commedia paterna, come già aveva riportata nella lezione 8 della ottava Lettura; ma vi è divario tra l’un riferimento