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b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.


47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


48. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 475 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 è inserito il seguente:

«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:

a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;

c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi»;

d) il comma 477 è sostituito dal seguente:

«477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del