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Art. 5.


La revoca dell’autorizzazione importa l’immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall’Istituto.


Art. 6.


L’atto di autorizzazione deve esplicitamente contenere l’indicazione del Comune o dei Comuni in cui l’Istituto è autorizzato a funzionare e l’approvazione delle tariffe per le operazioni o per l’abbonamento al servizio di vigilanza e di custodia, dell’organico delle guardie adibitevi, della mercede minima da corrispondersi ad esse, dell’orario di servizio, del turno pel riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia.


Le guardie dovranno essere inscritte alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai e a quella per gli infortuni sul lavoro.


Art. 7.