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Art. 3.
L’autorizzazione occorrente a chi intende impiantare o esercitare gli Istituti di vigilanza di cui al secondo comma dell’art. 1, non si concede alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile o del Codice di commercio né a quelle che abbiano subito qualsiasi condanna per delitto, o che risultino alla autorità di pubblica sicurezza di non buona condotta.
Non si concede altresì a chi non è cittadino italiano.
L’autorizzazione è revocata quando il concessionario venga a trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate.
Art. 4.
L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.
Può altresì essere negata ogni qualvolta, in vista del numero e della importanza degli Istituti già esistenti, non convenga consentire l’esercizio di altri.