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Art. 1.


I Comuni, i corpi morali e i privati possono, con l’approvazione del prefetto, consociarsi per la nomina delle guardie particolari menzionate nell’art. 44 della legge 31 agosto 1907, n. 690, da destinare alla custodia in comune delle loro praprietà mobiliari od immobiliari.


Possono altresì giovarsi dell’opera degli Istituti che, sotto qualsiasi forma o denominazione, siano autorizzati dal prefetto a provvedere, mediante guardie particolari, alla vigilanza ed alla custodia dei beni anzidetti.


Art. 2.


Per ottenere l’approvazione di cui al primo comma dell’articolo precedente, i proprietari debbono produrre al prefetto, in doppio esemplare, l’atto scritto da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, l’indicazione dei rispettivi beni da custodire, la durata della consociazione, le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei consociati, il numero e le generalità delle guardie.


L’approvazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.