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Art. 12
Lo statuto dell’Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 gennaio 1956
Visto, il Guardasigilli: MORO