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Art. 12

Lo statuto dell’Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 9 gennaio 1956

GRONCHI SEGNi — TAVIANI — GAVA


Visto, il Guardasigilli: MORO