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Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse, alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.

Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell’Ordine, potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

Art. 10

Alle pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia si applicano le disposizioni dell’art. 18 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 11

Il militare appartenente all’Ordine militare d’Italia cessa di far parte dell’Ordine nel caso che sia privato del suo grado militare.

Le disposizioni relative allo perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella legge 24 marzo, 1932, n. 453, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell’Ordine militare d’Italia, sostituito il Consiglio dell’Ordine alla Commissione prevista dall’art. 7 di detta legge.