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L’Ordine militare d’Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell’Ordine militare di Savoia.

I decorati dell’Ordine militare di Savoia sono trasferiti nell’Ordine militare d’Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.

Art. 3

Capo dell’Ordine militare d’Italia è il Presidente della Repubblica.

Cancelliere e Tesoriere dell’Ordine militare d’Italia è il Ministro per la difesa.

L’Ordine ha un Consiglio composto da un presidente e da undici membri, di cui otto effettivi e tre supplenti. Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati tra ufficiali in servizio permanente o in congedo, decorati dell’Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

È segretario dell’Ordine militare d’Italia un generale di brigata o un colonnello dell’Esercito, e corrispondenti gradi della Marina e dell’Aeronautica, in servizio permanente o in congedo, appartenente ad una delle classi dell’Ordine.

Art. 4

L’Ordine militare d’Italia comprende cinque classi:

Cavalieri di Gran Croce;

Grandi ufficiali;

Commendatori;