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LEGGE 9 gennaio 1956, n. 25
Riordinamento dell’Ordine militare d’Italia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L’Ordine militare d’Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell’aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.
Le decorazioni dell’Ordine militare d’Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.
Le decorazioni dell’Ordine militare d’Italia possono essere conferite anche alla memoria.
Art. 2