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entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:

a) riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;
b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;
c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell’ambito della tutela riconosciuta dall’ordinamento ai diritti di trasmissione;
d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;
e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell’offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell’emittenza locale, nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all’utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;
f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;
g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l’equilibrio competitivo di tali soggetti;


h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla