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rio in cui l’accusato non ha alcuna garanzia, nessun freno il ministero inquirente, rappresentato da un processante che agisce sotto la direzione del Presidente del Tribunale Giudicante1

L’inquisito assoggettato ai costituti non conosce, e la legge vieta che gli si facciano conoscere, le persone degli impunitari e de’ testimoni che depongono contro di lui.2 Quindi nessun confronto di testimonii; di modo che, per sentenza non contraddetta di tutti i criminalisti antichi e moderni, il processo è nullo per difetto di legittimazione.

I Giudici giudicano seguendo ciecamente quanto al Processante è piaciuto di scrivere, in processo, o meglio nella Relazione fiscale che quello fa, e nella quale, come si è praticato nella causa di cui si è trattatolo tace ciò che crede, o ciò che crede trasforma e travisa coordinando tutto all’assunto che siasi proposto. Seduta può dirsi che non vi sia, come può dirsi che non vi sia difesa. La seduta infatti si fa a porte chiuse e rimosso qualunque non debba per necessita di ufficio intervenirci,3 ed i difensori degli accusati dissuadono quasi sempre i loro clienti dall’intervenire, per la ragione che se in ogni modo riesce inutile la loro presenza, può anche riuscire dannosa; essendo che, se l’accusato si difenda troppo calorosamente, la delicata coscienza e la limpida mente dei Giudici, ne rimangono facilmente offuscate ed irritate. Non v’è difesa, sia per la qualità degli uditori che devono ascoltare, sia perchè non è libera la scelta dei difensori,4 sia per la qualità dei difensori fra i quali può scegliersi. Gli Uditori, che sono i Giudici, vanno alla seduta portatori di un voto che non e già il risultato dei loro studii, ma di un tapino ed ignoto leguleio che, in compenso di uno stipendio assai minore di quello de’servi del Prelato, formula il suo voto non già sul processo originale, ma sulla Relazione fiscale, che, come si è detto, viene abborracciata a piacere del Processante. In tutti

  1. V. Regol. di procedura crim. art. 555 e 556.
  2. V. Regol art. 560.
  3. Cit. Regol. art.561 e 562.
  4. Cit. Regol. art. 558.