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colo la concisione dello stile cui egli sembra attenersi costantemente?!»

Ma o periti o non periti, prosiegue la Sentenza a pagina 38, fa egli bisogno del giudizio dei periti per persuadersi che gli scritti incriminati sono indubitatamente del Fausti? Il morto è sulla bara! Se gli scritti non fossero del Fausti, bisognerebbe dire che fossero stati fatti da altri per calunniarlo; ma, poichè la calunnia riuscirebbe ad una goffaggine se, facendo quei scritti, non si fosse imitato il carattere del cálun: miato, e d’altronde essendo la calunnia insopportabile; dunque? Dunque quei scritti non possono per rerum naturam non essere realmente di quel liberalone del cavalier Lodovico.1


IX.

Conclusione.


Le presenti Considerazioni volgono alla conclusione. — Alcune circostanze di fatto indicate nelle lettere sequestrate; sono pel tribunale della Sacra Consulta l’ultimo argomento, il quale mentre rafforza i precedenti, pone nella più limpida luce di evidenza la reità liberalesca del Fausti, la sua instancabile operosità, il suo implacabile accanimento per iscassinare le fondamenta del trono pontificale.

Queste stesse circostanze di fatto, sono pel Comitato Nazionale Romano un argomento di una evidenza unica piuttostochè rara, per dichiarare solennemente rei principali di calunnia per ispirito di parte e di assassinio giuridico nella persona del cavalier Lodovico Fausti e degli altri nove condannati colla Sentenza del 30 Maggio 1863, Salvo Maria Sagretti Presidente del Tribunale giudicante, Eucherio Collemassi Giudice istrut-

  1. Se taluno fra i lettori non avesse letto la Sentenza, e pregato di procurarsela, perchè veda che non si è nulla alterato e falsato. Questa Sentenza si vende in Roma al prezzo di baiocohi 10 nell’ufficio nell’Osservatore Romano alla piazza dei Crociferi.