Pagina:Le rivelazioni impunitarie di Costanza Vaccari-Diotallevi.djvu/62


— 60 —

di cifra: Ch’io di Roma son figlia E a Porsia sposo, e ch’io Bruto m’appello, gli ordini, i permessi e le ricevute. per legittima e necessaria conseguenza delle osservazioni e considerazioni fatte; dovrebbe ritenersi che il Fausti non fosse e non potesse essere l’autore degli scritti che vengongli attribuiti; e che quindi la somiglianza fosse soltanto l’effetto di una perfetta imitazione. Il più ignorante causidico della Curia Romana sa pur esso che, allorquando nei giudizii civili accade di disputare della autenticità o falsità di uno scritto, la falsità od autenticità devono desumersi principalmente dai fatti e dalle: circostanze. Il tribunale innanzi di cui pende la causa, deputa i periti calligrafi per l’esame dello scritto controverso; ma ad ammettere iod escludere la falsità non basta il parere dei periti, qualora non concorrano i fatti e le circostanze. Se tali e tanti sieno i fatti e le circostanze da rendere moralmente impossibile che sia autore dello scritto quello a cui vuolsi attribuire, il tribunale lo giudica falso. Di questo principio di giurisprudenza pratica, che trovasi ricordato ed applicato in molte centinaia di’ decisioni rotali; la ragione è egualmente evidente e giusta. Con un sufficiente studio, frutto di una sufficiente pazienza, l’altrui carattere può imitarsi in modo da non potersi distinguere il vero dal falso; od almeno la simiglianza può esser tale che, pur ammettendo qualche dubbio, non lasci luogo a decidersi. Ciò nonostante, il tribunale della Sacra Consulta attenendosi al parere di due periti calligrafi fiscali da lui deputati, non ba dubitato di dichiarare autografi del Fausti gli scritti indicati, traendone uno de’ principali argomenti a condannarlo.1

Mettiamo da parte l’esposta principio, e facciamo che la somiglianza del carattere possa essere un valido argomento a dire con sicurezza che uno scritto sia veramente di quello che si pretende esserne l’autore. Ma nel caso v’è somiglianza fra il vero ed il supposto ca-

  1. Questi stessi Periti hanno attribuito al Gulmanelli, condannato pur esso a venti anni di galera, una lettera, che si legge a pag. 43. della Relazione Fiscale, e che positivamente non è del Gulmanelli.