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ma, la seconda e la quarta non contengono cosa che meritasse la pena di essere scritta, poichè riduconsi a generalità che mentre potevano compromettere lo Scrivente, nessun giovamento, nessun lume potevano recare al ricevitore delle lettere. Nella prima lettera il Fausti dice espressamente, non ho cosa alcuna da parteciparvi; colla seconda si annunzia l’invio di un supposto spedito, che essendo partito 11 giorno innanzi sarebbe giunto a Rieti prima della lettera; la quarta è quasi una copia fedele della terza. Questa terza lettera poi, la quale conteneva la pianta di un ignoto fabbricato da mandarsi in rovina, unitamente alla quinta, nella quale lo scrivente, annunciando che gl’incendi erano cominciati, confessava di essere autore o complice, erano troppo importanti e meritavano bene che per la trasmissione si facesse uso di quei mezzi straordinari! usati, come dice la Sentenza, in cose straordinarie.

Ma le lettere erano in cifra, suppone la Sentenza, e però quando pure l’autorità papale fosse giunta a sequestrarle, avrebbe avuto nelle mani un brano di carta inutile, non potendo senza che gli venisse comunicata la chiave, intendere nè il contenute nè il nome dello scrivente. Semplici davvero e maravigliosamente ingenui sono quei Reverendi Monsignori! Vedasi fra i documenti qual sia la cifra con cui quelle lettere furono scritte, e si giudichi se a leggerle non fosse stato sufficiente anche un bambino.

E l’indirizzo al cavalier Mastricola, emigrato romano notissimo e sospettissimo al Governo pontificio? — Questo indirizzo, appunto perchè sospettissimo, diveniva insospettissimo, risponde la Sentenza; la quale convenendo anche che l’usare del mezzo postale per cospirare contro il Governo sia veramente cosa da sciocchi, aggiunge che appunto perchè tale si usava dalla setta. Ragionamenti di questa fatta vogliono essere riportati alla lettera, perchè servono di studio ai psicologi ed ai naturalisti. A questi può proporsi di dividere l’animale uomo in due specie, cioè uomo uomo, ed uomo prete; agli altri una limitazione alle tesi della spiritualità dell’anima. Così la sentenza: «oltre a ciò, le stesse