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tutte subire.» Stupenda risposta in vero e degna del S. tribunale, a cui per grazia di Dio e dei soldati francesi è affidata la vita e la libertà dei sudditi di Santa Chiesa!
Che i processi criminali politici debbano nello Stato del papa esser circondati da un segreto impenetrabile; che quindi agli stessi inquisiti debbano rimanere ignoti i nomi e le persone di chi in qualunque modo depone in processo a loro danno, è un fatto certamente deplorabile, ma che risulta dalle leggi vigenti; però nè in queste leggi è scritto, nè prima che venisse a luce la Sentenza di cui si tratta crasi mai udito dire, che il nome e la persona del testimone, del denunciante potesse restare ignoto allo stesso Processante, agli stessi giudici.
I giudizi segreti strettamente inquisitorii possono essere una conseguenza abbastanza logica in un governo dispotico, che a principio fondamentale di giure pubblico ponga il detto di Luigi XIV: L’état c’est moi. Facendo violenza alla ragione ed alla morale pubblica, può in tal caso il sovrano tenersi dispensato dal rendere ragione al pubblico di ciò che fa; e può, se non ragionevolmente. almeno logicamente, pretendere che il pubblico non si permetta pure di supporre che in ciò che si fa da lui o da’ ministri suoi rappresentanti a sua emanazione, non siasi recata piena cognizione di causa, tutta la prudenza e circospezione necessaria. In uno stato di simil fatta, nello Stato pontificio, la rettitudine per esempio, dei giudizi criminali è unicamente fondata sulla presunta onesta, capacità ed incorruttibilità, in una parola, sulla presunta infallibilità del Processante e dei giudici; non v’è controllo di sorta nè presso un tribunale superiore, nè presso la pubblica opinione, che messo a parte del giudizio serva di remora alla possibile malvagità od insipienza dei giudicanti. L’iniquità di un siffatto modo di procedere non abbisogna di dimostrazione. Ma se il sistema è di sua natura iniquo ed assurdo; cosa avrà a dirsi de’ giudici, i quali non si vergognano di confessare pubblicamente di aver distrutto essi stessi quell’unico fondamento presuntivo, sul quale potrebbe