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e ne rende testimonianza), vide e conobbe che le buone regole della cavalleria non gli permettevano d’insistere importunamente, in ispecie trattandosi di una signora riservala come la Costanza, e che già aveva dato prove certissime della sua lealtà e veridicità, facendo da impunitaria quelle rivelazioni che il signor Collemassi aveva veduto essere risultate vere in ogni parte! Ecco pertanto che siamo precisamente al caso pocanzi indicato di un testimone che, interrogato della causa di scienza, risponde: So la tal cosa perchè la so.

Il tribunale della S. Consulta che in seguito della pubblicazione della Difesa Dionisi s’è trovato spostato, cioè costretto a dover discutere innanzi al pubblico, si è sforzato a pag. 28 e 29 della Sentenza di dimostrare l’inefficacia dell’eccezione dedotta dalla mancanza assoluta della, causa di scienza nella persona della confidante 1 Il raziocinio del S. tribunale è tale per la forma e per la sostanza, che se venisse espresso con parole diverse da quelle da lai recate, potrebbe credersi travisato per ispirito di parte. Le precise parole son queste: «Ma l’inefficacia d’entrambe l’eccezioni si rendeva da sè stessa manifesta; perchè nè al denunciante nè al suo compagno (giova pur rammentarlo), non viene attribuita alcuna fede per loro stessi, ma sibbene alle verificazioni ed alle prove che possano somministrare; mentre poi la legge stessa ammette molto più in questi delitti, di tener segreta la persona del denunciante (salvo il caso di calunnia), e tale poteva pure in qualche modo riguardarsi anche l’innominato referente Ma checchè sia di ciò, col tenersi occulto il nome di costui ne discapita più la giustizia che l’imputato. Imperocchè mentre questi è nel pieno diritto di giovarsi di tutte le ipotesi possibili nel senso più lato e favorevole a sè stesso, circa le qualità personali ed interesse a mentire, supponibili in colui; la a giustizia invece si trova nella condizione di doverle

  1. II Tribunale della Sacra Consulta trattandosi di cause criminali politiche non pubblica le sentenze motivale che nel solo caso di pena dì morie. Negli altri basi non si fa che leggere e lasciar copia della parte dispositiva ai condannati.