Pagina:Le rivelazioni impunitarie di Costanza Vaccari-Diotallevi.djvu/15


— 13 —

zioni. Spogliando questi venti articoli di quell’apparenza d’importanza cheijdà ai medesimi la gravità della forma notarile, la sostanza dei medesimi si riduce a ben poca cosa; giacché o si tratta di cose vaghe ed indeterminate, o della indicazione di persone assenti, o, se presenti, di poco o nessun conto come il Margutti, il Calza ed il Venturini, che sono, a quanto pare, quei capi-sezione o capo squadra che prometteva di nominare. Del Comitato la Diotallevi dice all’Art 14 di poter soltanto portare il Governo a qualche utile cognizione; nulla di quei supposti dieci capi-sezione in prima. Afferma nell’Art. 17 di sapere che vi sieno degli impiegati traditori, aggiunge di non poterli nominare, perchè a lei ignoti. Non v’è poi nè motto nè sillaba che dia pure a divedere che essa fosse al caso di presentare al Governo pontificio una storia minutissima dell’origine e del progresso del partito Nazionale in Roma. Invece, $alle deposizioni che fa pubbliche il presente opuscolo, appare che la Diotallevi fosse minutamente informata di tutto. Non pure conosce il Calza, il Margutti ed il Venturini, il Gulmanelli che inaspettatamente diviene uno dei tre che all’epoca dell’arresto componeva il Comitato: non conosce di persona il Venanzi, ma conosce le sue cose più scerete, e per strana combinazione direttamente o indirettamente tutti quelli appunto che si trovarono in carcere ed involti nello stesso processo. Fa veramente maraviglia l’osservare come la scienza di questa donna singolare, anziché esaurirsi colle successive manifestazioni , acquistasse sempre nuova ed indefettibile materia. È un mirabile crescendo quello che essa ha fatto; ha cominciato dal Margutti, dal Calza e dal Venturini, cioè da un prenditore di lotti, da un falegname e da un battiloro, e su su vie più sempre salendo per tutti i gradi e classi sociali ha terminato col denunciare quattro Eminentissimi e Reverendissimi Cardinali di S. Chiesa!

Donde tanta differenza fra le cose articolate allorché fu ammessa al beneficio dell’impunità e quelle infinitamente maggiori per numero e per importanza che costituiscono in fatto la sua deposizione impunitaria? È ben vero, che in fine dei venti articoli l’impunìtaria