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366 considerazioni

nifesto dal non si trovare ne’ loro scritti pur una parola di tale opinione: anzi se alcuno dicesse che loro la considerassero, questo renderebbe molto più pericoloso il volerla dannare, poi che essi la considerarono, e non solo non la dannarono, ma non vi poser sopra dubbio veruno.

La difesa, dunque, de i Padri è facilissima e pronta. Ma, per l’opposito, sarebbe ben difficilissimo o impossibile lo scusare e liberar da simil nota d’inavvertenza i Sommi Pontefici, i Concilii ed i riformatori di indici, li quali per 80 anni continui avessero lasciato correre un’opinione ed un libro il quale, sendo prima stato scritto a i comandamenti di un Sommo Pontefice, e poi stampato per ordine di un Cardinale e d’un Vescovo, e dedicato a un altro Pontefice, e, di più, singolare in quella dottrina, onde non si può dire che ei sia potuto restar occulto, ei fosse ammesso da Santa Chiesa, mentre la sua dottrina fosse erronea e dannanda. Se, dunque, la considerazione del non convenirsi tassare i nostri maggiori di negligenza deve, sì come conviene, militare ed esser tenuta in gran conto, avvertasi che nel volere sfuggire un assurdo, non si incorra in un maggiore.

Ma quando pur paresse ad alcuno inconveniente il lasciar la comune esposizione de i Padri, anco in proposizioni naturali, ben che non discusse da quelli, nè pur cadutogli in considerazione la proposizione contraria, io domando quello che si dovria fare quando le demostrazioni necessarie concludessero il fatto in natura per l’opposito. Quale de i due decreti sarebbe da alterarsi? quello che ci determina, nissuna proposizione poter esser vera ed erronea, o l’altro che obliga a reputare come de Fide le proposizioni naturali insignite della concorde interpretazione de i Padri? A me, s’io non m’inganno, pare che più sicuro sarebbe il modificare questo secondo decreto, che il voler costringere a tener per de Fide una proposizione naturale la quale per concludenti ragioni fusse dimonstrata falsa in fatto ed in so natura; e parmi che dir si potrebbe che la concorde esposizione de i Padri deva esser di assoluta autorità nelle proposizioni da loro ventilate e delle quali non si avesse, e fusse certo che non se ne potesse aver già mai, dimostrazioni in contrario. Lascio stare che pare assai chiaro che il Concilio obliga solamente a convenire con la comune esposizione de i Padri in rebus Fidei et morum etc.

16. convenirsi tassasse i