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andrea contarini 211

dito L. 3 s. 19 p. 7. et da 25 fin tutto el mese L. 3 s. 19 p. 6, che è segno che el ducato non stava sempre ad uno segno, anzi se variava secondo li tempi il che si attrova notado in diverse parti di sopra i libri de merchadanti di quelli tempi.»

Sebbene queste informazioni non si accordino con quelle tratte dalle cronache poc’anzi ricordate, mi sembra che si possano con esse conciliare e sieno quindi meritevoli di fede e di attenzione. Il prezzo di 3 lire e 4 soldi, è senza dubbio, il valore legale del ducato, valore mantenuto durante alcuni lustri, ed in questa circostanza, in cui si tratta di conservare la memoria dei prezzi dei commestibili durante la carestia, i cronisti ne fanno menzione speciale per mostrare di essersi basati sopra di un valore fisso e normale. Invece i vari prezzi segnati dal patrizio negoziante si riferiscono, secondo ogni probabilità all’aggio, che in tempi tanto calamitosi era naturale facesse la migliore moneta d’oro ricercata dai banchieri e dagli speculatori. Questo aumento di prezzo del valore del ducato è tanto più facile a spiegarsi, perchè l’oro in quel tempo era assai basso relativamente all’argento, ed anzi cominciava a riprendere la via dell’aumento con quelle oscillazioni che accompagnano ordinariamente simili spostamenti di proporzioni monetarie.

Oltre agli importanti provvedimenti, che avevano lo scopo di regolare la moneta d’argento con notevoli mutamenti nel peso e nel tipo del grosso e del soldo, si trovano nei registri del Senato e nei capitolari dei magistrati, altri decreti di minore importanza, ma pur meritevoli di essere ricordati. È per esempio interessante la deliberazione del 18 gennaio 1378 (1379) che bandisce i Carrarini coniati di fresco a Padova1, perchè tale moneta est cum magna utilitate nostri inimici et damno terre nostre, e mostra quale era lo stato degli animi durante una guerra fraterna.

Nel capitolare dei massari all’oro, trovansi alcune altre disposizioni di ordine interno e tra esse le seguenti: 2 dicembre 13762, si accorda agli ufficiali della zecca dell’oro di

  1. R. Archivio di Stato. Capitolare delle Brocche, carte 2 tergo.
  2. R. Archivio di Stato. Senato, Misti reg. XXXV, carte 142 tergo. — Capitolare dei massari all’oro, cap. LIX, carte 22 tergo.