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pietro gradenigo 143

i denari grossi di Brescia e di Rascia, e tutte le altre monete fatte ad imitazione delle veneziane. Col secondo, del 24 giugno 12941, si prescrive ai cittadini di portare alla zecca i grossi summentovati, i quali potranno, dorante 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordine, essere spesi per 28 piccoli nel distretto di Venezia, da Grado a Cavarzere. Passato questo termine, ognuno debba portarli alla zecca, che li pagherà 11 lire e 5 soldi per marca, con obbligo ai massari di fare gli assaggi e di rendere conto al doge ed alla Signoria dell’utile e del danno risultante da siffatta operazione.


  1. Capitolare dei massari della moneta; dopo il Capitolo 116, c. 101 t.